Art. 2.

      1. L'ammontare dell'anticipazione, nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere superiore, rispettivamente, per la lettera a) e b) all'80 per cento e per la lettera c) al 50 per cento del trattamento cui l'interessato avrebbe diritto nel caso di cessazione dal servizio alla data della richiesta.
      2. La somma ottenuta a titolo di anticipazione è detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto all'atto del collocamento in quiescenza del militare interessato, ovvero dall'indennità spettante agli aventi diritto in caso di decesso del richiedente.

 

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